Cittadinanza

La cittadinanza italiana è regolata con legge del 5 febbraio 1992 n. 91 e puó essere acquistata nei seguenti modi:
  • per nascita, se uno dei genitori è cittadino italiano, sia che la nascita sia avvenuta in Italia o all‘ estero
  • per nascita o ritrovamento nel territorio della Repubblica, se i genitori sono ignoti o apolidi
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione da parte di un genitore italiano, se si tratta di persona minore di etá
  • per adozione da parte di un cittadino italiano, se si tratta di straniero minore di età
  • per attribuzione per legge allo straniero o apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se:
    • presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
    • assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana
    • al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana
  • per attribuzione per legge allo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data
  • per matrimonio con cittadino italiano in base ad apposita domanda e corrispondente decreto dell‘ Ministero dell‘ interno se il coniuge straniero o apolide risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale
  • per concessione in base ad apposita domanda e corrispondente decreto del Presidente della Repubblica:
    • allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni
    • allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione
    • allo straniero che ha prestato servizio, anche all' estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato
    • al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica
    • all' apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica
    • allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può concedere la cittadinanza allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all' Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se:
  • possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all` estero
  • avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato estero ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all' intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l' impiego, la carica o il servizio militare
  • durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza.
Chi ha perduto la cittadinanza italiana può riacquistarla se:
  • presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare
  • assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all' estero, dichiara di volerla riacquistare
  • dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica
  • dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica non abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana.
Le dichiarazioni per l' acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla legge sono rese all' ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all' estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. Le istanze di concessione della cittadinanza italiana devono essere indirizzate al Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica. La legge italiana di principio ammette anche le doppie cittadinanze ferma restando comunque la facoltà di rinunciare alla cittadinanza. La convenzione di Strasburgo del 1963, ratificata anche dall‘ Italia, prevede invece la perdità della cittadinanza italiana per coloro che acquistono la cittadinanza di uno degli altri Stati firmatari della convenzione. In questo caso la perdità avviene automaticamente.

Competente

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